Statuto dell'associazione "Focolaccia"
TITOLO 1° - COSTITUZIONE E PREROGATIVE
Art. 1. È costituita, in seno alla Sezione di Lucca del Club Alpino Italiano, l’associazione denominata «Gruppo Sciatori Alpinisti “Focolaccia” – C.A.I. Lucca», o, più brevemente, «Focolaccia», della quale il presente regolamento provvede a disciplinare in termini formali ordinamento e funzioni.
Art. 2. Il Gruppo si configura come aggregazione spontanea e volontaria di soci C.A.I., i quali praticano, a titolo non professionale né agonistico, attività tecnicamente specializzate comunque attinenti alla conoscenza e alla frequentazione dell’ambiente montano e, in special modo, degli ambienti invernali od innevati, nel rispetto dei suoi assetti e dei suoi equilibri naturali e sempre in armonia con gli scopi e le finalità enunciati nello Statuto del C.A.I. ed in quello della Sezione di Lucca.
Art. 3. La connotazione giuridica del Gruppo trova compiuta definizione all’art. 33 dello Statuto della Sezione d’appartenenza inerente i gruppi sezionali e, per quanto non specificamente ivi previsto, si richiama, secondo criteri d’analogia, a quanto indicato a livello statutario nazionale e sezionale per gli istituti dei gruppi e delle sottosezioni C.A.I.
Art. 4. Il Gruppo:
- ha sede presso la sede sociale della Sezione di Lucca del Club Alpino Italiano;
- ha durata illimitata;
- dispone di propri beni e risorse;
- ha riconosciuta piena autonomia gestionale, finanziaria e contabile.
Stanti le esigenze legate alla stagionalità delle attività praticate, il Gruppo medesimo individua la decorrenza del proprio anno sociale dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre del successivo.
Il Gruppo riconosce le proprie origini nell’associazione fondata in data 28 ottobre 1971 col nome di Gruppo Alpinisti Sciatori Lucchesi «La Focolaccia», la quale, con propria delibera Assembleare del 15 novembre 1979 si fuse con il gruppo Sci – C.A.I. Lucca, costituendosi quale gruppo autonomo al-l’interno della sezione di Lucca con la denominazione di Gruppo Sciatori Alpinisti «La Focolaccia» – C.A.I. Lucca, pur mantenendo legami organici di filiazione con l’Associazione «La Focolaccia».
Detta Associazione è stata disciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria congiunta delle proprie componenti del 25 giugno 1998, atto quindi ratificato il 19 novembre 1998 dall’Assemblea straordinaria del Gruppo, la quale in tale sede deliberò, contestualmente, di conformare il proprio or-dinamento con lo Statuto generale del C.A.I. e con quello della Sezione di Lucca, rinviando tuttavia la procedura di revisione al momento in cui entrambi i precedenti fossero stati aggiornati ed adottati.
TITOLO 2° - FINALITÀ ED OBIETTIVI SOCIALI
Art. 5. Il Gruppo ha come propria finalità principale la diffusione senza fini di lucro della frequentazione della montagna a scopi eminentemente ricreativi avvalendosi dell’uso di sci o altre attrezzature come mezzo di progressione nonché la divulgazione e la condivisione delle conoscenze, della preparazio-ne tecnica e degli accorgimenti che ne rendono più efficace e sicura la pratica, a scopo di soddisfa-zione personale dei praticanti, ma anche e soprattutto di prevenzione di calamità, incidenti, infortuni.
Art. 6. Il Gruppo rivolge particolare interesse alle discipline inerenti la progressione in ambienti invernali od innevati riconducibili alla pratica dello sci-alpinismo e dello sci fondo-escursionistico ed alla ri-cognizione dei relativi itinerari.Attività parimenti seguite consistono in discipline complementari o propedeutiche allo sci e all’alpinismo quali lo sci o la tavola da neve fuori-pista, l’escursionismo iti-nerante in alta o media montagna, il ciclo-escursionismo, il percorso di vie d’acqua tramite imbarca-zioni leggere o attrezzature speciali, o quant’altro sia utile a muoversi sui rilievi senza l’ausilio di mezzi motorizzati.
Art. 7. Al fine di conseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati ai precedenti articoli l’associazione provvede:
– all’organizzazione di uscite a carattere sci-alpinistico, ciclo-escursionistico etc. di vario livello tecnico, sia propedeutico, sia specialistico, da svolgere, sulla scorta delle condizioni stagionali, in àmbiti sia locali, sia esterni;
– alla programmazione, in coordinamento con le competenti strutture didattiche C.A.I., di uscite di aggiornamento o di supporto a corsi d’avviamento, di perfezionamento e di formazione inerenti discipline alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche od altre, propedeutiche alle stesse;
– al reperimento, al rinnovo ed alla manutenzione in stato d’efficienza di attrezzature speciali-stiche individuali e collettive da mantenere a disposizione dei soci per la pratica delle attività svolte;
– alla raccolta ed all’aggiornamento di una propria biblioteca sociale comprendente testi, manuali, guide monografiche e cartografiche e quant’altro ritenuto inerente alle materie di pertinenza;
– alla periodica percorrenza ed alla relativa verifica di praticabilità degli itinerari maggiormente frequentati in àmbito locale da sci-alpinisti, ciclo-escursionisti etc. nonché all’aggiornamento, anche per via telematica, delle informazioni inerenti le condizioni stagionali ed i rischi connessi;
– alla promozione d’iniziative di divulgazione volte alla conoscenza della montagna e dei pericoli correlati per l’uomo come per l’ambiente, nonché alla tutela e alla sensibilizzazione ambientale;
– alla promozione, in accordo con le strutture della sezione d’appartenenza o altre, d’analoghe ini-ziative di sensibilizzazione ai rischi connessi con le attività alpinistiche e sci-alpinistiche, di pre-venzione degli infortuni in montagna, di presidio alle calamità naturali e di preparazione ad in-terventi di auto-soccorso nei riguardi dei propri praticanti o di altre persone in stato di pericolo;
– a quant’altro utile ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti, in linea con gli scopi e le finalità statutarie del Club Alpino Italiano e della Sezione d’appartenenza.
TITOLO 3° - TESSERAMENTO SOCIALE
Art. 8. L’iscrizione al Gruppo «Focolaccia» è riservata a tutti soci del Club Alpino Italiano o di altre associazioni alpinistiche nazionali, comunitarie od estere con esso convenzionate, purché in regola coi rispettivi tesseramenti.
Art. 9. L’iscrizione è dovuta per la partecipazione in maniera continuativa a corsi o altre iniziative del Gruppo o quando l’interessato debba avvalersi di attrezzature o servizi riservati ai soci.
Art. 10.L’iscrizione di soci minorenni e di soci studenti è agevolata da facilitazioni economiche. I soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in cariche sociali, tuttavia hanno facoltà di formulare osservazioni o quesiti nelle riunioni assembleari.
Art. 11.Con la domanda d’iscrizione, il socio s’impegna all’osservanza del presente regolamento, dello Statuto del C.A.I. e di quello della Sezione di Lucca, ancorché l’iscritto appartenga ad altra sezione od altra associazione convenzionata con il C.A.I.
TITOLO 4° - FUNZIONAMENTO SOCIALE
Art. 12.Sono organismi di funzionamento del Gruppo:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) gli Organi Tecnici, rappresentati dalle figure:
- del Tesoriere; - del Segretario;
- dei Responsabili e dei Coordinatori di settori di attività o di studio.
CAPO 1° – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13.Organo decisionale sovrano del Gruppo è l’Assemblea dei Soci. Essa si riunisce in sessione ordina-ria almeno una volta l’anno, abitualmente entro il mese di dicembre, su iniziativa del Consiglio Di-rettivo.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il tesseramento nell’anno sociale.
L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria su iniziativa del C.D., o altrimenti su richiesta di almeno un decimo di soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea non può essere convocata nei mesi di luglio o agosto.
La convocazione è effettuata mediante avviso scritto; questo deve essere esposto nella sede sociale del gruppo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, ed inviato per posta ordinaria e/o per via telematica all’indirizzo di ciascun socio. In detto avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione.
Art. 14.L’Assemblea è riconosciuta valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non dovesse esser raggiunto il numero legale l’Assemblea viene convocata in seconda sessione nella prima data utile successiva alle 24 ore dalla prima convocazione e si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea procede alla nomina di un Presidente, di un Segretario e, se necessario, di 3 Scrutatori. Spetta al Segretario dell’Assemblea di verificare il diritto degli intervenuti di partecipare alla ses-sione e di redigerne il verbale, che il Presidente è tenuto a sottoscrivere per approvazione formale.
Art. 15.Le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti mediante votazioni, per alzata di mano, per appello nominale o tramite scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggio-ranza dei soci presenti aventi diritto al voto. In nessun caso possono essere ammessi voti per delega.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo della sede del Gruppo per almeno quindici giorni consecutivi.
Art. 16.L’Assemblea dei Soci:
- discute e delibera circa le relazioni presentate dagli Organi Esecutivi e Tecnici uscenti;
- discute e delibera circa il bilancio consuntivo economico e finanziario;
- discute e delibera sulle linee guida generali e/o particolari per la stagione successiva.
- individua particolari settori di attività o di studio, ne stabilisce le linee-guida e ne elegge il relativo Responsabile o il Coordinatore;
- elegge direttamente il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- elegge direttamente i componenti del Consiglio Direttivo, di cui il Presidente fa parte di diritto;
- determina le quote associative annuali;
- discute e delibera in merito a qualsiasi argomento attinente all’attività del Gruppo; per gli argomenti non contenuti nell’ordine del giorno, la deliberazione si ritiene valida solo se assunta all’unanimità dai Soci presenti;
- delibera circa le modificazioni da apportare al presente regolamento in unica lettura.
CAPO 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17. Il Consiglio Direttivo del Gruppo è l’organo collegiale di nomina assembleare delegato a esercitarne i poteri decisionali ed esecutivi ed è composto di cinque membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Il C.D. è rinnovabile con la medesima composizione per un massimo di tre volte consecutive.
I componenti degli Organi Tecnici che non abbiano contestuali incarichi di Consiglieri partecipano di diritto alle riunioni del C.D. senza diritto di voto; essi hanno tuttavia facoltà, per gli argomenti relativi ai settori di attinenza, di esprimere, far verbalizzare e rendere pubblici eventuali pareri di competenza.
Nella sua prima sessione, il C.D. nomina fra i propri componenti il Vice-Presidente.
Art. 18. Il C.D. è convocato su iniziativa del Presidente o, in caso di sua indisponibilità, del Vice-Presidente o altrimenti, a richiesta, anche di un singolo Consigliere o di un membro di un Organo Tecnico.
Spetta al Segretario dare avviso della convocazione, anche in modi informali, ai Consiglieri ed agli Organi Tecnici.
Le delibere sono assunte a maggioranza di voti in presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del C.D. sono pubbliche. I soci presenti hanno facoltà, previa ammissione, di esprimere pareri od avanzare quesiti sugli argomenti posti in discussione.
Spetta altresì al Segretario dare adeguata pubblicità, mediante resoconti da esporre in sede per alme-no quindici giorni consecutivi, in merito alle deliberazioni assunte.
Art. 19.Al Consiglio Direttivo attengono tutti i poteri inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, entro i limiti previsti dal presente statuto.
In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
- verificare periodicamente il realizzo delle attività programmate, predisponendo quanto necessa-rio per attuarle, di concerto, ove ricorra il caso, con gli Organi Tecnici;
- verificare periodicamente la situazione economica e finanziaria, fornendo indirizzi al Tesoriere;
- convocare le Assemblee dei Soci;
- deliberare circa la convocazione di Assemblee straordinarie o circa iniziative di convocazione delle stesse da parte di singoli soci;
- ratificare i provvedimenti adottati per necessità ed urgenza dal Presidente;
- deliberare provvedimenti nei confronti dei soci;
- curare l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, dello statuto generale del C.A.I. e di quello della Sezione di Lucca.
CAPO 3° – PRESIDENZA
Art. 20.Il Presidente:
- viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci;
- ha la rappresentanza legale del Gruppo e la firma sociale;
- convoca e presiede le riunioni del C.D.;
- sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i bilanci;
- dirige l’Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente;
- relaziona all’Assemblea dei Soci circa l’attività generale svolta dal Gruppo;
- trasmette copia del verbale dell’Assemblea dei Soci e del bilancio approvato alla Sezione del C.A.I. d’appartenenza;
- in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del C.D.; tali provvedi-menti, ancorché validi ed operativi, devono ottenere successiva ratifica nella prima riunione del C.D.;
- segue l’operato degli Organi tecnici, formulando, ove occorra, opportuni indirizzi o direttive.
In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
CAPO 4° – ORGANI TECNICI CONSULTIVI
Art. 21.I componenti degli Organi Tecnici:
- vengono personalmente individuati e designati, con nomina diretta, dall’Assemblea dei Soci ai fini dell’adempimento di determinati servizi o per il perseguimento di particolari finalità;
- hanno piena e autonoma facoltà, nel rispetto delle direttive ricevute, di organizzarsi e di avvalersi a loro volta di altri organi del Gruppo o di nominare coadiutori o collaboratori;
- mantengono informato delle iniziative intraprese il C.D., tramite il Presidente, ai cui indirizzi devono uniformarsi;
- hanno facoltà di richiedere l’urgente convocazione del C.D. per iscrivere all’Ordine del Giorno argomenti relativi a settori di loro competenza;
- relazionano direttamente all’Assemblea dei Soci circa l’attività svolta;
- rappresentano, là dove non cumulino l’incarico tecnico con altro eventuale incarico consiliare, un organismo consultivo del C.D., con diritto a partecipare alle relative riunioni senza diritto di voto, fatta salva la facoltà, per quanto attenga al proprio settore di specifica competenza, di esprimere, porre a verbale e rendere pubblici eventuali loro pareri di merito.
CAPO 5° – TESORERIA
Art. 22.Il Tesoriere:
- ha la responsabilità della custodia dei fondi del Gruppo;
- tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione;
- effettua gli incassi ed esegue i pagamenti;
- redige il bilancio consuntivo annuale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
CAPO 6° – SEGRETARIATO
Art. 23.Il Segretario:
- sovrintende alle mansioni amministrative dell’Associazione;
- svolge funzioni di raccordo procedurale e procedimentale fra i vari organismi del Gruppo, i Soci e le Sezioni C.A.I.;
- cura i rapporti interni ed esterni al Gruppo;
- dà pubblicità alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del C.D.;
- dà attuazione alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del C.D., per quanto di competenza.
CAPO 7° – SETTORI DI ATTIVITÀ O DI STUDIO
Art. 24.I Responsabili e i Coordinatori di settori di attività o di studio:
- sono nominati al fine di sovrintendere o di coordinare particolari settori di attività o di studio, appositamente individuati dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto degli indirizzi dalla stessa formulate;
- hanno facoltà, per conseguire gli obiettivi preposti, di procedere ad iniziative e attività anche non preventivamente concordate, fatto salvo l’obbligo di mantenerne informato il C.D., per tramite del Presidente, e di conformarsi agli indirizzi ed alle direttive dagli stessi formulate.
TITOLO 5° - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ESTERNE
Art. 25.Il Gruppo intrattiene rapporti di mutua collaborazione con associazioni di medesima filiazione, parimenti caratterizzate dalla denominazione «Focolaccia», che perseguono diverse finalità sociali non attinenti con gli scopi statutari del C.A.I.
Le condizioni di reciprocità tra soci propri ed altrui formano oggetto di separati accordi.
A nessun’altra associazione od aggregazione diversa da quelle aventi la medesima filiazione, con le quali il Gruppo intrattiene i predetti rapporti, è consentito di appropriarsi della denominazione «Focolaccia».
Art. 26.Settori d’attività o raggruppamenti informali di soci possono contrarre, previo specifico benestare dell’Assemblea dei Soci, affiliazioni con federazioni, istituti od associazioni sportive diverse.
Tali affiliazioni non si dimostrano in alcun modo vincolanti per gli altri Soci né per la Sezione di appartenenza. I movimenti contabili relativi a tali attività sono contabilizzati separatamente dal settore interessato o dai singoli contraenti.
TITOLO 6° - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
Art. 27.Là dove venissero meno presupposti, motivazioni o finalità che hanno portato alla costituzione del Gruppo, compete al Presidente in carica o a chi ne fa vece convocare in via straordinaria una specifica Assemblea avente ad ordine del giorno la proposta di auto-scioglimento del Gruppo.
Fermo restando che i singoli soci del Gruppo non vantano diritti sul patrimonio sociale e che, con lo scioglimento dello medesimo, la liquidazione del suo patrimonio e la gestione della sua attività passano di competenza della Sezione di Lucca del C.A.I., l’Assemblea ha facoltà di risolversi a proporre alla Sezione stessa le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 28.In caso di mancato funzionamento dell’attività del Gruppo per almeno un anno, la Sezione C.A.I. d’appartenenza ha facoltà di procedere alla nomina di un Commissario avente compiti di verifica circa lo stato del Gruppo e di gestione dell’attività in via provvisoria, con l’impegno di convocare, prima possibile, un’apposita Assemblea dei Soci al fine di ricostituire gli organi sociali.
Trascorsi tre anni di mancato funzionamento di qualsiasi attività del Gruppo, è facoltà della Sezione procedere allo scioglimento del Gruppo ed assorbirne il patrimonio.
Il presente Regolamento viene approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del Gruppo Sciatori Alpinisti «Focolaccia» – C.A.I. Lucca nella sessione dell’8 gennaio 2004.
Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea
Fabrizio Sebastiani Roberto Cagnacci
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Il presente Regolamento viene adottato per presa visione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca del Club Alpino Italiano riunito nella seduta del 26/05/2004.
Il Segretario della Sezione C.A.I. di Lucca Il Presidente della Sezione C.A.I. di Lucca
Mario Bianchi Lorenzo Martinelli
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